La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, pur ribadendo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul principio del doppio binario tra il giudizio penale e il giudizio tributario, ha ritenuto che l’esito definitivamente raggiunto dal giudice penale sui medesimi fatti contestati in sede tributaria – da considerarsi come prova non vincolante – può ritenersi pienamente condivisibile in sede tributaria allorquando il rilievo probatorio e la maggiore incisività del giudicato penale si sia sviluppato sui stessi fatti a fondamento degli accertamenti tributari e sussista l’identità degli elementi di riscontro posti a base di entrambi i giudizi.
Download CTP Milano 6814/2017