LOGO MONTI01
  • Studio Tributario Monti CHAGALL11
  • Studio Tributario Monti CHAGALL04
  • Studio Tributario Monti CHAGALL10
  • Studio Tributario Monti CHAGALL03
  • Studio Tributario Monti CHAGALL09
  • Studio Tributario Monti CHAGALL08
  • Studio Tributario Monti CHAGALL07
  • Studio Tributario Monti CHAGALL05
  • Studio Tributario Monti CHAGALL06
  • Studio Tributario Monti CHAGALL01
  • Studio Tributario Monti CHAGALL02

CTP TREVISO 175-2016 RADDOPPIO DEI TERMINI E CONTROLLO DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Per i periodi di imposta antecedenti al 2016 il raddoppio dei termini non è operante qualora la denuncia sia stata presentata oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l'accertamento. Infatti,  il comma 132 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha ridisciplinato l'intera materia precedentemente regolata dall'art. 2 del D.Lgs 128/2015 non menzionando più il periodo che faceva salvi gli effetti degli accertamenti notificati prima della riforma.

Il controllo sulla valutazione del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza della condizione obiettiva costituita dall'obbligo di denuncia è rimesso al gudice tributario. Tale obbligo è presente solo quando il pubblico ufficiale è in grado di individuare con sicurezza gli elementi di reato da denunciare, non essendo sufficiente un generico sospetto di attività illecita. La valutazione della sussistenza dell'illecito penale comporta un giudizio di prognosi postuma sulla ricorrenza di seri indizi di reato per escludere che l'Amministrazione abbia fatto un uso pretestuoso  e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.