In tema di avviso di accertamento, la delega in bianco, priva del nome del soggetto delegato, va considerata nulla, in quanto il contribuente non può agevolmente verificare se il delegatario ha il potere di sottoscrivere l’atto e non essendo ragionevole imporre al contribuente una tale indagine amministrativa per verificare la legittimità dell’atto.
[…] Va , al riguardo, osservato come non appaia decisiva la modalità di attribuzione della delega che può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenze di personale, assenza, vacanza, malattia, ecc.) il temine di validità e il nominativo del soggetto delegato. Non è sufficiente, in entrambe le tipologie di deleghe (di firma o di funzione) l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alla generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica.