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Articles tagged with: Deleghe di firma

CASSAZIONE 22800-15 DELEGHE DI FIRMA

Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emettere l’atto (art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973), è onere dell’Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti oggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega al delegato.

CASSAZIONE 22803-15 DELEGHE DI FIRMA

In tema di avviso di accertamento, la delega in bianco, priva del nome del soggetto delegato, va considerata nulla, in quanto il contribuente non può agevolmente verificare se il delegatario ha il potere di sottoscrivere l’atto e non essendo ragionevole imporre al contribuente una tale indagine amministrativa per verificare la legittimità dell’atto.

[…] Va , al riguardo, osservato come non appaia decisiva la modalità di attribuzione della delega che può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenze di personale, assenza, vacanza, malattia, ecc.) il temine di validità e il nominativo del soggetto delegato. Non è sufficiente, in entrambe le tipologie di deleghe (di firma o di funzione) l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alla generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica.

CASSAZIONE 22803-15 DELEGHE DI FIRMA

La delega in bianco è nulla, o meglio “se priva del nominativo del dirigente delegato [la delega] deve essere considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell’atto".

CASSAZIONE 22810-15 DELEGHE DI FIRMA

[…] la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell’art. 42 del d.P.R.n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui all’art. 8, 24° comma, del d.l. n 16 del 2012”.