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Articles tagged with: Accertamento

CTR MILANO 5211/2017

L’attività commerciale svolta nell’ambito del ciclo produttivo dei rottami di vetro è qualificabile come cessione di rottami e quindi soggetta al regime del reverse charge previsto dall’art. 74,  co. 7 del d.P.R. n. 633/1972.

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CASSAZIONE 6924/2017 LA DISPONIBILITA' MANIFESTATA DAL CONTRIBUENTE IN SEDE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE NON CONCLUSO NON E' UNA CONFESSIONE MA UN INDIZIO DI EVASIONE

In sede di accertamento con adesione conclusosi con un mancato accordo tra le parti,  le dichiarazioni rilasciate dal contribuente di manifesta disponibilità di aderire alle contestazioni dell’Ufficio assumono in sede di giudizio non valore legale di confessione ai sensi dell’art. 2730 del cod. civ. ma valore presuntivo ai sensi dell’art. 2729 del cod. civ.

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CASSAZIONE 9659/2017 IL MANCATO ACCORDO IN SEDE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE NON COMPORTA UNA RINUNCIA DEL FISCO ALLA PRETESA TRIBUTARIA

In sede di accertamento con adesione conclusosi con un mancato accordo tra Fisco e contribuente la proposta dell'Ufficio non accettata non implica una rinuncia dello stesso a far valere in giudizio le pretese fiscali contestate al contribuente con l'avviso di accertamento.

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C.T.R. MILANO 386-2016 e 387-16 RADDOPPIO DEI TERMINI

Per gli accertamenti riferiti fino al periodo di imposta 2015 il raddoppio dei termini è legittimo solo a condizione che la notizia di reato sia stata inoltrata entro l’ordinario termine di decadenza (31/12 del quarto anno successivo ovvero 31/12 del quinto in caso di dichiarazione omessa). Il regime transitorio instaurato dall' art. 2 del D.Lgs 128/2015 infatti è stato tacitamente abrogato dalla L. 208/2015.

CASSAZIONE 2898-16 RADDOPPIO DEI TERMINI

Il raddoppio dei termini scatta, anche per il passato, solo se la notizia di reato è stata inviata in Procura entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.

CASSAZIONE 5400-16 RADDOPPIO DEI TERMINI

Il raddoppio dei termini introdotto con la legge 248/2006 opera con riferimento a tutti i periodi di imposta pe i quali alla data di entrata in vigore della legge medesima sono ancora pandenti i termini ordinari dell'attività di accertamento ed è unicamente connesso alla presenza di uno dei reati previsti dal D.Lgs 74/2000, indipendentemente dal momendo in cui tale obbligo sorge ed indipendentemente dal suo adempimento.

CTP TREVISO 175-2016 RADDOPPIO DEI TERMINI E CONTROLLO DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Per i periodi di imposta antecedenti al 2016 il raddoppio dei termini non è operante qualora la denuncia sia stata presentata oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l'accertamento. Infatti,  il comma 132 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha ridisciplinato l'intera materia precedentemente regolata dall'art. 2 del D.Lgs 128/2015 non menzionando più il periodo che faceva salvi gli effetti degli accertamenti notificati prima della riforma.

Il controllo sulla valutazione del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza della condizione obiettiva costituita dall'obbligo di denuncia è rimesso al gudice tributario. Tale obbligo è presente solo quando il pubblico ufficiale è in grado di individuare con sicurezza gli elementi di reato da denunciare, non essendo sufficiente un generico sospetto di attività illecita. La valutazione della sussistenza dell'illecito penale comporta un giudizio di prognosi postuma sulla ricorrenza di seri indizi di reato per escludere che l'Amministrazione abbia fatto un uso pretestuoso  e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.