L’articolo 62-bis del DIgs 546/92, come introdotto dal Dlgs n. 156/2015, non richiama congiuntamente i canonici concetti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” ma richiede solo la sussistenza di un paventato danno grave e irreparabile per il contribuente da considerare in ciò che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore per l’esecuzione della sentenza.