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CORTE DI CASSAZIONE 18725/2017 NULLA LA LIBERALITA’ INFORMALE IN MANCANZA DI ATTO PUBBLICO

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito al disponente è configurabile come donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ciò comporta che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone, a pena di nullità, necessariamente la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi di donazione di modico valore.