Per gli accertamenti riferiti fino al periodo di imposta 2015 il raddoppio dei termini è legittimo solo a condizione che la notizia di reato sia stata inoltrata entro l’ordinario termine di decadenza (31/12 del quarto anno successivo ovvero 31/12 del quinto in caso di dichiarazione omessa). Il regime transitorio instaurato dall' art. 2 del D.Lgs 128/2015 infatti è stato tacitamente abrogato dalla L. 208/2015.